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ECOBONUS & SISMA BONUS – DETRAZIONI 110 %

- ECOBONUS & SISMA BONUS . . . DETRAZIONI 110% -

Sono in arrivo tutte le novità con il DECRETO RILANCIO …  Di fatti è previsto che, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica della propria casa,  dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici e sulle singole unità immobiliari garantiranno la possibilità di godere di ecobonus e sismabonus al 110%.

In sostanza quest’ agevolazione potrà essere utilizzata come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

QUESTI  SUPERBONUS SI ANDRANNO AD AGGIUNGERE  A QUELLI VIGENTI:

Sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;                                                                       – Bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;                 – Bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.
Bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
Bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
Ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;

MOLTO BENE ! MA ENTRIAMO PIÙ NELLO SPECIFICO

Per garantirci la possibilità di usufruire dell’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire almeno uno di questi lavori di riqualificazione energetica degli edifici:

1. SOSTITUZIONE IMPIANTI: Con tetto massimo di spesa di 30.000 euro in merito ad impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Si specifica che vengono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

2. ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali ed orizzontali: Con tetto di spesa massimo di 60.000 euro ed in ogni caso riferito e moltiplicato  per le unità immobiliari in oggetto, rispettando le norme  in merito ai Criteri Ambientali Minimi. Si specifica che tali superfici devono interessare l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

3INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI connessi alla rete elettrica su edifici: Con tetto massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;

4. INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI sempre ché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi;

5. INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI:  Con tetto di spesa massimo di 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%). Si specifica che vengono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

N.B: Per quanto riguarda, l’installazione individuale, di serramenti e condizionatori resta vigente la detrazione al 50% in 10 anni. . . scatta invece il super sonto al 110% in 5 anni se questi lòavori sulle singole unità vengono effettuati nell’ambito di un più ampio intervento che agisce sull’intero edificio.

 

Riassumendo per assicurarsi questo tipo di agevolazioni si deve spostare il FOCUS su alcuni temi come:

 

– SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO –

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’;

                      

– PRIMA CASA E CONDOMINI –

Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

                            

– APE E ASSEVERAZIONI –

Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% con tutta probabilità dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.

 

IN CONCLUSIONE . . .

Il sismabonus al 110% sarà concesso a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti incaricati della progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali il quale dovrà attestare anche la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

 
 

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